Lo Statuto

 

 

PAPA FRANCESCO

Statuto del Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
 

Costituzione Apostolica

sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo

Praedicate Evangelium, 5 giugno 2022

 

 

Art. 163

§ 1. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha il compito di promuovere la persona umana e la sua dignità donatale da Dio, i diritti umani, la salute, la giustizia e la pace. Esso si interessa principalmente alle questioni relative all’economia e al lavoro, alla cura del creato e della terra come «casa comune», alle migrazioni e alle emergenze umanitarie.

§ 2. Approfondisce e diffonde la dottrina sociale della Chiesa sullo sviluppo umano integrale e riconosce ed interpreta alla luce del Vangelo le esigenze e le preoccupazioni del genere umano del proprio tempo e del futuro.

§ 3. Sostiene le Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali nel campo della promozione umana integrale riconoscendo il loro contributo.

§ 4. Si serve dell’apporto di esperti appartenenti a Istituti di Vita Consacrata e a Società di Vita Apostolica e di Organismi di sviluppo e di intervento umanitario. Collabora con i rappresentanti della Società civile e gli Organismi internazionali, nel rispetto delle competenze della Segreteria di Stato.

Art. 164

Il Dicastero, in collaborazione con le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali, accompagna processi di attuazione del Magistero della Chiesa negli ambiti della protezione e dello sviluppo integrale dell’ambiente, cooperando con i membri delle altre confessioni cristiane e di altre religioni, con le Autorità e le Organizzazioni civili e gli Organismi internazionali.

Art. 165

Nella propria attività di promozione della giustizia e della pace il Dicastero:

1. si adopera attivamente per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, anche individuando e analizzando, d’intesa con la Segreteria di Stato e il coinvolgimento delle Conferenze episcopali e delle Strutture gerarchiche orientali, possibili situazioni che possano provocarli;

2. si impegna a difendere e promuovere la dignità e i diritti fondamentali della persona umana e altresì quelli sociali, economici e politici;

3. sostiene iniziative contro la tratta di esseri umani, la prostituzione forzata, lo sfruttamento dei minori e delle persone vulnerabili e le varie forme di schiavitù e di tortura e si adopera affinché la Comunità internazionale sia attenta e sensibile al tema del trattamento dei carcerati e delle loro condizioni di vita e si impegna per l’abolizione della pena di morte;

4. si adopera perché nelle Chiese particolari sia offerta un’efficace e appropriata assistenza materiale e spirituale – se necessario anche mediante opportune strutture pastorali – ai migranti, ai rifugiati, agli sfollati e agli altri soggetti di mobilità umana bisognosi di una pastorale specifica.

Art. 166

§ 1. Il Dicastero favorisce presso le Chiese particolari la cura pastorale dei marittimi, sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell’Opera dell’Apostolato del mare, della quale esercita la direzione.

§ 2. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.

Art. 167

Il Dicastero, in collaborazione con le Conferenze episcopali, le loro Unioni regionali e continentali e le Strutture gerarchiche orientali, promuove la lotta alla povertà, collaborando con gli Istituti di cooperazione nazionale ed internazionale per il raggiungimento di uno sviluppo umano integrale. Incoraggia le iniziative contro la corruzione e in favore del buon governo, così da servire l’interesse pubblico e accrescere la fiducia nella Comunità internazionale.

Art. 168

Il Dicastero promuove e difende modelli equi di economia e di stili di vita sobri, soprattutto favorendo iniziative contro lo sfruttamento economico e sociale dei Paesi poveri, i rapporti commerciali asimmetrici, le speculazioni finanziarie e i modelli di sviluppo che creano esclusioni.

Art. 169

Il Dicastero opera in collaborazione con i Vescovi diocesani/eparchiali, le Conferenze episcopali e le Strutture gerarchiche orientali affinché cresca la sensibilità per la pace, l’impegno per la giustizia e la solidarietà verso le persone più deboli e socialmente fragili, specialmente in occasione delle Giornate mondiali loro proprie.

Art. 170

Il Dicastero analizza insieme alle Conferenze episcopali, alle loro Unioni regionali e continentali e alle Strutture gerarchiche orientali, le cause maggiori della migrazione e della fuga dai Paesi di origine, impegnandosi per la loro rimozione; promuove iniziative di solidarietà e integrazione nei Paesi d’accoglienza. Collabora, d’intesa con la Segreteria di Stato, con gli Organismi di sviluppo, di intervento umanitario e le Organizzazioni internazionali per la stesura e l’adozione di norme a favore dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti.

Art. 171

Il Dicastero promuove ed incoraggia un’assistenza sanitaria giusta ed integrale. Sostiene le iniziative delle Diocesi/Eparchie, degli Istituti di Vita Consacrata, delle Società di Vita Apostolica, delle Caritas e delle associazioni laicali per evitare l’emarginazione dei malati e dei disabili, l’insufficienza di cure a causa della mancanza di personale, di attrezzatura ospedaliera e di fornitura di farmaci nei Paesi poveri. Presta attenzione alla mancanza di ricerca nella lotta contro le malattie.

Art. 172

§ 1. Il Dicastero collabora con la Segreteria di Stato anche partecipando alle Delegazioni della Santa Sede in incontri intergovernativi nelle materie di propria competenza.

§ 2. Mantiene stretti rapporti con la Segreteria di Stato specialmente quando intende esprimersi pubblicamente, mediante documenti o dichiarazioni, su questioni afferenti alle relazioni con i Governi civili e con gli altri soggetti di diritto internazionale.

Art. 173

Il Dicastero collabora con le Opere della Santa Sede per gli aiuti umanitari nelle aree di crisi, cooperando con gli Organismi ecclesiali di intervento umanitario e di sviluppo.

Art. 174

§ 1. Il Dicastero mantiene uno stretto rapporto con la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e con la Pontificia Accademia per la Vita, tenendo conto dei loro Statuti.

§ 2. È competente nei confronti di Caritas Internationalis e della Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni, secondo i loro Statuti.

§ 3. Esercita le competenze riservate dal diritto alla Santa Sede nell’erezione e la vigilanza di associazioni internazionali di carità e dei Fondi istituiti agli stessi fini, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti e nel rispetto della normativa vigente.